domenica, Ottobre 6, 2024
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Quesiti condominiali: Nomina e revoca dell’amministratore

A cura della Redazione –

Lo Studio Safoa collabora con il “Mirino” per fornire risposte a quesiti su alcuni interessanti problemi condominiali. Ecco una prima domanda che abbiamo raccolto da un nostro Lettore.

Spettabile redazione, potreste dirmi come deve essere nominato o revocato un amministratore ?

La Riforma del 2012 ha stabilito che la figura dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui i condòmini siano più di otto.

L’art. 1129 c.c. prevede che la nomina dell’amministratore venga fatta, prevalentemente e principalmente, dall’assemblea che delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, in gergo 500/1000.

Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il quorum legale previsto, la nomina può essere fatta dall’amministratore dimissionario o dal Giudice su richiesta di uno o più condòmini.

Con il medesimo quorum (maggioranza degli intervenuti e 500/1000), la stessa assemblea può deliberare, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, la revoca dell’amministratore.

Nel caso in cui l’amministratore compia gravi irregolarità fiscali o risulti inadempiente agli obblighi di legge, i singoli condòmini possono rivolgersi al Giudice, il quale, verificati i presupposti, potrà revocare l’amministratore.

La legge non prevede un elenco esaustivo e completo delle irregolarità poste in essere dall’amministratore che possano giustificare, agli occhi del Giudice, la sua revoca.

A mero titolo esemplificativo, l’art. 1129 c.c. annovera tra le gravi irregolarità:

– l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca o la nomina del nuovo amministratore;

– la mancata apertura di un conto corrente condominiale;

– l’aver creato una confusione tra il patrimonio condominiale e il patrimonio personale dell’amministratore;

– l’aver consentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

– l’aver omesso di curare diligentemente l’azione di recupero del credito;

– l’omessa tenuta del registro anagrafe, registro contabilità, registro verbali assemblea, registro nomina e revoca amministratore.

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. Parte della dottrina ritiene che tale impedimento possa valere per l’anno in cui avviene la revoca e per l’anno successivo.

 

Safoa è una Scuola di Alta Formazione per Amministratori, che vanta numerosi associati. L’Avv. Palmiro Fronte, nato a Parigi, esperto di diritto condominiale, ne è il Responsabile Scientifico. L’avv. Fronte è anche docente di materie manageriali, quali motivazione del personale, organizzazione interna, gestione del personale, ecc. Della sua professionalità si sono avvalsi anche diversi politici per le loro campagne elettorali. Nello specifico, la risposta è stata elaborata dall’avv. Chiara Stefanini.

 

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