Solo se c’è comprovata urgenza si può utilizzare il fondo cassa comune per far fronte alla morosità dei condòmini
Di Matteo Rezzonico
Non è consentito all’assemblea – deliberando a maggioranza – di ripartire tra i condòmini virtuosi il debito delle quote condominiali dei condòmini morosi. Solamente nell’ipotesi di effettiva e improrogabile urgenza di recuperare soldi – come nel caso di aggressioni esecutive al patrimonio del condominio da parte dei creditori del condominio o di chiusura delle utenze – può ritenersi consentita una delibera assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare danni più gravi nei confronti della compagine condominiale.
Le spese legali per i solleciti ai morosi le pagano tutti i condòmini
Di Vincenzo Vecchio
L’imputazione diretta al solo condomino moroso non è corretta se deliberata a maggioranza senza un provvedimento giudiziario. L’importo viene provvisoriamente ripartito tra tutti i condòmini per millesimi, essendo un’attività svolta nell’interesse comune. Il condominio agisce successivamente per il recupero verso il moroso.
Risarciti i proprietari per i fari della ditta che illuminano la casa di notte
Di Federico Ciaccafava e Annarita D’Ambrosio
Il disturbo luminoso rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’articolo 844 Codice civile, dovendosi equiparare al disturbo acustico, con una nota di specificità costituita dalla circostanza che l’inquinamento luminoso derivante da impianti fissi ha spesso carattere di continuità, il rumore invece può non essere continuativo.

