martedì, Aprile 30, 2024
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Opporsi alla causa civile contro un fornitore. È possibile per il condòmino?

a cura della Redazione –

Lo Studio Safoa fornisce risposte a quesiti su alcuni interessanti problemi condominiali.

Spettabile Redazione,

il condominio dove abito vuole iniziare una causa nei confronti di un fornitore.

Io non voglio. Posso esprimere il mio voto contrario?

Accade molto più spesso di quanto si possa immaginare che un condòmino non voglia prendere parte ad una causa giudiziale promossa dal condominio.

Tale scelta è dettata da motivi meramente economici piuttosto che da alti ideali di pace.

Ma andiamo con ordine.

Solitamente, una causa civile, dopo anni, si può concludere con l’emissione di una sentenza contraria ad una parte e favorevole all’altra.

Oltre alla delusione e alla rabbia per la sconfitta, per la parte vinta, si aggiunge la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte vittoriosa.

Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio di soccombenza: chi perde, paga!

Per ovviare tale situazione e consentire al condòmino dissenziente di esonerare la propria responsabilità sul punto delle spese ed estraniarsi dalle conseguenze negative di una sconfitta, il legislatore ha introdotto una norma di carattere inderogabile ed eccezionale.

Causagiudiziaria

L’art. 1132 del codice civile consente, infatti,  al condòmino che non intende avviare o resistere ad una lite tra il condominio ed un terzo soggetto (per esempio, i fornitori) di esprimere il proprio dissenso alla lite.

Così facendo, in caso di soccombenza da parte del condominio, il condòmino che ha espresso il proprio dissenso non sarà chiamato a pagare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Per potersi avvalere di tale diritto, la causa deve avere un carattere squisitamente civile, deve riguardare parti comuni del condominio e la volontà di iniziare la causa o di resistervi deve essere stata regolarmente approvata con delibera assembleare.

Restano, così, escluse le controversie penali, quelle che riguardano questioni tra singoli condòmini e tutte quelle iniziative che non sono state preventivamente deliberate in assemblea.

Il dissenso deve essere comunicato con un atto scritto entro trenta giorni dalla data di delibera dell’assemblea, se il condomino dissenziente vi ha partecipato; se, invece, era assente, da quella in cui ne ha avuto conoscenza.

Tuttavia, nel caso in cui il condòmino dissenziente fosse presente in udienza, è sufficiente una mera dichiarazione a verbale.

In caso di sconfitta da parte del condominio, il condòmino dissenziente non subirà anche gli effetti negativi.

In caso, invece, di esito favorevole, le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte, dovute a seguito del risultato positivo della lite per il condominio, graveranno anche sul condòmino dissenziente, in quanto anche egli gode dei vantaggi della vittoria.

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Lo Studio Safoa (Scuola di Alta Formazione per Amministratori) è guidato dall’Avv. Palmiro Fronte, nato a Parigi, esperto di diritto condominiale, con uno studio che vanta numerosi dipendenti e collaboratori. L’avv. Fronte è anche docente di materie manageriali, quali motivazione del personale, organizzazione interna, gestione del personale, ecc. Della sua professionalità si sono avvalsi anche diversi politici per le loro campagne elettorali. Nello specifico, la risposta è stata elaborata dall’avv. Chiara Stefanini.

Studio SAFOA

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