venerdì, Aprile 19, 2024
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Ripartizione spese per restauro balconi

a cura della Redazione –

Lo Studio Safoa fornisce risposte a quesiti su alcuni interessanti problemi condominiali.

Spettabile Redazione,

nel mio condominio, molti balconi versano in pessime condizioni e necessitano di interventi di restauro. Come si ripartiscono le spese dei lavori?

Per potere rispondere a questa domanda, bisognerebbe conoscere la tipologia di balconi dello stabile.

I criteri di ripartizione delle spese per i lavori di intervento dei balconi, infatti, variano a seconda della tipologia stessa dei balconi.

Se si tratta di balconi “incassati” che, pertanto, non sporgono rispetto ai muri perimetrali e restano incassati nell’interno, la soletta dei balconi si considera un prolungamento del solaio stesso e svolge la funzione di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile.

In questo caso, si applica l’art. 1125 c.c.

Il balcone, infatti, diventa un tutt’uno con il solaio e, pertanto, le spese per il rifacimento saranno a carico dei proprietari delle unità immobiliari cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto.

Più precisamente, il proprietario del balcone sosterrà le spese di manutenzione del pavimento del balcone, dei davanzali e della parte interna dei parapetti, mentre le spese per la soletta (travi portanti, armatura di ferri, gli elementi per l’isolamento termico) saranno sostenute da ciascun proprietario dei due piani in ragione della metà.

Infine, le spese per la tinteggiatura , intonaco del cosiddetto “cielino” restano a carico del proprietario del piano sottostante, a meno che il sottobalcone non presenti elementi decorativi tale da rendere prestigio all’intero stabile.

In quest’ultimo caso, gli elementi decorativi e ornamentali sono considerati parte comune di tutti i condòmini e la rispettiva spesa andrà suddivisa tra tutti i proprietari in base ai millesimi.

balconi aggettanti

Tutto cambia se si tratta di balconi “aggettanti” che sporgono rispetto alla facciata: in questo caso, l’art. 1125 c.c. non trova applicazione.

I balconi aggettanti costituiscono, infatti, un prolungamento dell’unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, unico soggetto tenuto a corrispondere le spese di manutenzione o rifacimento.

Tuttavia, anche in questo caso, se i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale del balcone contribuiscono a rendere lo stabile esteticamente gradevole, le spese saranno ripartite tra tutti i condòmini secondo i criteri millesimali.

Lo Studio Safoa (Scuola di Alta Formazione per Amministratori) è quello dell’Avv. Palmiro Fronte, nato a Parigi, esperto di diritto condominiale, con uno studio che vanta numerosi dipendenti e collaboratori. L’avv. Fronte è anche docente di materie manageriali, quali motivazione del personale, organizzazione interna, gestione del personale, ecc. Della sua professionalità si sono avvalsi anche diversi politici per le loro campagne elettorali. Nello specifico, la risposta è stata elaborata dall’avv. Chiara Stefanini.

Studio SAFOA

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