venerdì, Maggio 3, 2024
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Impianti termici civili

LA REGIONE LOMBARDIA MODIFICA LE REGOLE ISPETTIVE PER LE CALDAIE CHE HANNO PIÙ DI QUINDICI ANNI E INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

A cura di Donatella Soma e Sergio Colombo

Le nuove procedure prevedono un metodo mirato ad aumentare l’efficienza del sistema edificio- impianto, nell’ottica del miglioramento della classe energetica dell’edificio e della riduzione dell’impatto ambientale.

Obiettivo da raggiungere mediante una diagnosi energetica per valutare gli interventi più efficaci sotto il profilo dei costi e i tempi di ammortamento del capitale investito.

Viene quindi introdotto un approccio strutturato e integrato che consente, attraverso valutazioni complessive ed esaustive, il raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali.

1.        Premessa

Le nuove procedure sono state introdotte dalla D.g.r. n. XII/816 del 31/07/2023 “Modifica delle disposizioni relative alla disciplina negli impianti termici, approvate con D.g.r. 3502/2020 e con D.g.r. 5360/2021”.

Viene in particolare modificato il capitolo 19 (attività ispettiva), paragrafo 5, delle “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili”, allegate alla D.g.r. 3502 del 05/08/2020.

2.        Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano agli impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW, contraddistinti dalla presenza di uno o più generatori di età superiore a quindici anni.

3.        Le precedenti disposizioni

La D.g.r. 3502/2020, nella sua versione originaria, prevedeva che l’attività ispettiva dell’Ente competente (Province o Comuni con più di 40.000 abitanti) dovesse svolgersi in due fasi distinte:

  • la verifica, mediante la visita di un ispettore comunale, dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici, estesa anche al rispetto delle norme di sicurezza applicabili;
  • la richiesta di presentare una relazione tecnica asseverata, che attestasse un’efficienza globale media stagionale dell’impianto, superiore al relativo valore limite (pari a 65 + 3 log Pn).

Nel caso in cui tale requisito non risultasse soddisfatto, il Responsabile dell’impianto avrebbe dovuto valutare l’economicità dell’intervento di sostituzione dei generatori di calore di età superiore a quindici anni, provvedendo, entro la stagione termica successiva (termine del 31 luglio), ai seguenti adempimenti:

  • in caso l’operazione fosse apparsa economicamente sostenibile (recupero entro dieci anni dei costi dell’intervento, al netto degli incentivi finanziari), procedere alla sostituzione dei generatori, dandone comunicazione all’Autorità competente;
  • in caso contrario, dimostrare nella relazione asseverata la diseconomicità dell’operazione, procedendo alla realizzazione di interventi differenti, tali da garantire il rispetto del valore limite di efficienza globale dell’impianto termico.

4.        La “ratio alla base delle modifiche introdotte

Le modifiche introdotte dalla nuova deliberazione sono riconducibili a tre principali ordini di ragioni: tecnologiche, fisiche e legislative.

Occorre innanzitutto considerare come la mera sostituzione del generatore di calore appaia ormai, in caso di mancato rispetto del limite di efficienza globale media stagionale, come una strategia non più adeguata.

Tale strategia poteva infatti risultare efficace fino a qualche anno fa, quando gli impianti di età superiore a quindici anni erano spesso caratterizzati da generatori obsoleti, per esempio alimentati a gasolio.

Ad oggi invece, dopo numerosi anni di campagne a favore della metanizzazione, grazie anche ai contributi regionali e agli incentivi fiscali, una buona parte delle vecchie caldaie è già stata sostituita con caldaie a condensazione.

Procedendo dunque alla sostituzione dei generatori con più di quindici anni, senza valutare nel contempo la realizzazione di altri interventi, si potrebbe incorrere nella rottamazione di dispositivi ancora efficienti.

Va inoltre tenuto conto del significato fisico del parametro “efficienza globale media stagionale”, il quale è dato dal rapporto tra l’energia termica utile in uscita dal sottosistema di emissione (kWh) e l’energia primaria totale in ingresso all’impianto (kWh).

È quindi evidente come su tale parametro agiscano molteplici aspetti: non solo il rendimento di generazione e i fattori di conversione in energia primaria, ma anche il fabbisogno di energia utile (energia richiesta dall’involucro edilizio o necessaria per la produzione di ACS), oltreché i rendimenti degli ulteriori sottosistemi impiantistici (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione di utenza, comune, e primaria).

La miglior strategia per incidere sull’efficienza globale media stagionale, contenendola entro il proprio valore limite, appare pertanto quella di ragionare in modo complessivo sul sistema edificio-impianto, identificando il set di interventi più adeguato al caso specifico.

5.        Miglioramento della classe energetica degli edifici

Tutto ciò è avvalorato anche dalle prescrizioni della nuova direttiva EPBD, la cui proposta di revisione è stata approvata dal Parlamento europeo nel marzo 2023. Tale direttiva è volta a promuovere una sostanziale riduzione dell’impatto energetico e ambientale (utilizzo di combustibili fossili ed emissioni di CO2 in atmosfera) attraverso un progressivo miglioramento della classe di efficienza energetica degli edifici (classe E entro il 2030, classe D entro il 2033), perseguendo entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica.

Il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi richiederà l’attuazione di un graduale processo di riqualificazione degli edifici, basato non tanto sulla realizzazione di interventi prefissati, tra loro scorrelati e indipendenti, quanto sull’elaborazione di un progetto complessivo, il quale contempli in senso lato tutte le opere effettivamente necessarie.

Emerge quindi come la sostituzione di singoli generatori di calore rappresenti ormai una prassi non più risolutiva, rendendosi necessarie valutazioni ben più ampie. Si pensi non solo alle opere sul fabbricato (cappotto termico totale o parziale, sostituzione serramenti ecc.), ma anche agli interventi sugli impianti, che possono essere molteplici (a titolo di esempio: installazione di termoregolazione e contabilizzazione, adozione di sistemi di emissione a pavimento o a parete, utilizzo di pompe di calore abbinate a pannelli fotovoltaici, allaccio alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, predisposizione di impianti per la circolazione forzata di aria calda o fredda).

6.        Le nuove disposizioni

Ma a questo punto ci si domanda: qual è lo strumento principe per l’identificazione del più efficace set di interventi di efficientamento? La risposta è semplice e immediata: l’esecuzione di una diagnosi energetica.

Le nuove disposizioni prescrivono che l’attività ispettiva dell’Autorità competente si articoli nelle seguenti fasi:

  • la fase di “ispezione”, come definita al paragrafo 3, lettera ll, delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020 (la stessa di cui alle disposizioni precedenti);
  • la richiesta formale, formulata dall’Autorità competente al Responsabile dell’impianto, di presentare, entro centoottanta giorni dalla data della richiesta stessa, una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1-2:2022.

Sì è invece esentati dalla richiesta sopraddetta in caso il Responsabile dell’impianto sia tenuto – ai sensi del capitolo 19, paragrafo 4, delle medesime disposizioni – all’obbligo di sostituzione del generatore per mancato rispetto dei limiti minimi di rendimento di combustione.

7.        Diagnosi energetica

La diagnosi energetica dovrà evidenziare:

  • l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, fatte salve le esclusioni di cui al punto 9 delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020 (impossibilità tecnica o non convenienza economica secondo UNI EN 15459);
  • l’indicazione dei possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto, specificandone il corrispondente impatto sulla classificazione energetica, considerati sia singolarmente sia nel loro complesso.

La diagnosi, in quanto procedura sistematica e articolata comporta tutti i passaggi essenziali: raccolta dei dati, analisi energetica dell’edificio, validazione del modello di calcolo, simulazione delle opere di efficientamento, valutazione economica delle opere prospettate.

In caso l’edificio disponga già di una diagnosi energetica, sottoscritta nei cinque anni precedenti all’ispezione, quest’ultima è idonea a soddisfare gli adempimenti richiesti, purché integrata ove necessario con le specifiche sopra indicate.

La diagnosi energetica deve essere trasferita ai proprietari di tutte le unità immobiliari componenti l’edificio.

8.        Aggiornamento della relazione esimente ( termoregolazione e contabilizzazione).

In presenza di una relazione esimente (diseconomicità degli interventi di termoregolazione e contabilizzazione), la quale sia stata sottoscritta oltre cinque anni prima rispetto alla data dell’ispezione, tale relazione deve essere aggiornata, in conformità alla norma UNI/TS 11819, che definisce le linee guida per la valutazione tecnico-economica degli interventi di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

In caso, a seguito dell’aggiornamento, non sussistano più le motivazioni esimenti, l’impianto deve essere adeguato alla termoregolazione e contabilizzazione entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della diagnosi energetica.

9.        Sanzioni

La mancata presentazione della diagnosi energetica, entro i termini indicati, comporta l’obbligo di provvedere, entro i successivi novanta giorni, alla sostituzione del generatore, oltreché, ove non si sia proceduto in tal senso, al pagamento di una sanzione da mille a diecimila euro, di cui al punto 23, paragrafo 5, lettera i delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020.

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