domenica, Novembre 10, 2024
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L’amianto nei nostri edifici: scoprire se c’è ed eliminarlo

di U.P.

Dopo l’articolo uscito la settimana scorsa, continuiamo a parlare dell’amianto, di come se ne scopre l’esistenza, di come se ne gestisce la presenza e di cosa fare per attuare una bonifica dello stabile che ci tranquillizzi. Dall’intervento dell’ing. Fascì, consulente dell’Arcobaleno Spurghi s.r.l., riportiamo alcuni spunti importanti su questi temi (ci scusiamo in anticipo per certe semplificazioni).

Prendendo avvio dall’esame critico della documentazione storica disponibile dell’immobile, sta alla sensibilità dell’operatore che esegue un sopralluogo mirato e puntuale della struttura identificare gli “elementi sospetti”.

Certo, è solo l’analisi di laboratorio sui campioni massivi prelevati che può dirimere i dubbi che sorgessero in situ.

Si ricorda che l’attività di prelievo di campioni che possano contenere amianto, deve comunque essere svolta seguendo una procedura che cauteli il tecnico che la esegue, a cominciare da una maschera facciale, con idoneo grado di protezione, a tutela delle vie aeree, comprese altre operazioni che impediscano l’insorgere di polveri durante il prelievo (che qui tralasciamo perché è compito precipuo dei tecnici specializzati).

Il campione prelevato deve essere consegnato nel più breve tempo possibile al laboratorio scelto al fine di essere sottoposto ad analisi secondo le metodiche stabilite.

Se il referto è del tipo sotto riportato, purtroppo significa che esiste amianto nel nostro stabile

Amianto

 

A questo punto, cosa fare?

La presenza di materiali contenenti amianto non deve essere intesa come un pericolo tout court: le pesanti  implicazioni per la salute umana sono possibili, a quanto ad oggi noto, solo in conseguenza di inalazione di microfibre amiantifere che si “stacchino” dal materiale (foss’anche per naturale degradazione dello stesso). In tal senso, non vi sono conferme di correlazione tra sviluppo di mesotelioma ed esposizione a fibre amiantifere che siano entrate nel corpo della persona per altre vie (ingestione, contatto, ecc…).

E’ infatti proprio alla struttura fibrosa dell’amianto che è legata la sua pericolosità, in quanto è dimostrato che le fibre, una volta inalate, possono essere causa di patologie dell’apparato respiratorio.

Nello specifico, tale pericolosità deriva dalla elevata possibilità che le fibre stesse vengano rilasciate e quindi inalate.

In particolare, la letteratura medica ha ormai appurato che l’esposizione a fibre di amianto può provocare: asbestosi, carcinoma polmonare, mesotelioma.

mesothelioma

La pericolosità dei materiali contenenti amianto risulta essere correlata anche alla “matrice” in cui lo si trova: i manufatti in matrice “compatta”, in condizioni normali, non rilasciano fibre e sono di conseguenza molto poco pericolosi.

Anche i materiali a matrice friabile possono essere considerati quasi del tutto sicuri, dal punto di vista della salute, se essi sono mantenuti in buone condizioni e se, soprattutto, non vengono manomessi!

Nel momento in cui il materiale dovesse venire danneggiato (durante lavori di manutenzione, per vandalismo, ecc…), il rilascio di fibre diventa nettamente più probabile e, di conseguenza, aumenta notevolmente il rischio di una esposizione potenziale. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, le vibrazioni, il movimento di persone o cose, le correnti d’ aria possono portare al distacco di fibre che già erano legate debolmente alla matrice.

Preso atto di quanto sopra esposto, gli Amministratori e i Proprietari degli immobili hanno l’obbligo di denunciare alle ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile. La Legge ha esteso questo obbligo anche ai materiali in cemento amianto in matrice compatta.

Come si gestisce la presenza (anche solo sospetta) di materiale contenente amianto in uno stabile?

Alla luce di quanto sopra esposto, chi ha la disponibilità di un bene nel quale si sospetti la presenza di materiali contenenti amianto, necessariamente deve:

  • attuare quanto prima il monitoraggio dell’immobile, con eventuale censimento da condursi mediante prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio, finalizzato alla verifica di eventuale presenza di amianto.

In caso di esito positivo:

  • immediatamente elaborare e trasmettere, al Dipartimento dell’ATS (ex ASL) competente per territorio il modello “NA/1”, previsto dal cosiddetto “Piano Regionale Amianto” emanato dalla Regione Lombardia;
  • far effettuare, a cura di un professionista abilitato, la “valutazione rischio amianto”
  • provvedere alla nomina di una Persona che dimostri di avere competenze specifiche nel settore di cui trattasi, quale Responsabile per l’Amianto;
  • elaborare specifiche procedure relative alle attività di manutenzione ordinaria delle parti dello stabile in cui è stata riscontrata la presenza di amianto;
  • posizionare sulle coperture soggette ad eventuali interventi di manutenzione delle idonee avvertenze, al fine di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti l’edificio in merito alla presenza di amianto nello stesso, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

In tal senso, occorre elaborare specifici documenti informativi da sottoporre all’attenzione di tutti i condomini e i loro familiari, in merito alla posizione dei materiali di amianto nello stabile nonché ai comportamenti da tenere qualora si dovesse interagire con gli stessi, avendo nel contempo cura che dette informazioni siano state trasferite alle persone interessate.

  • valutare la necessità di elaborare ed attuare campagne di monitoraggio aria/ambiente, con metodica “S.E.M.” (“Spettrografia Elettronica ad Emissione”), al fine di verificare che gli spazi con materiali contenenti amianto siano utilizzabili dalle Persone che alle stesse afferiscono.

Cosa fare dei materiali che contengono amianto?

E’ possibile intervenire sul manufatto in cui è stata riscontrata la presenza di amianto, attuando uno dei seguenti processi:

  • incapsulamento: ricopertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti, così da determinare una pellicola protettiva tra l’ambiente e la fibra di amianto.
  • confinamento/sovracopertura: creazione di una barriera fisica che separi il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell’edificio. Il costo è più contenuto rispetto al precedente. Il rilascio delle fibre avviene all’ interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.
  • bonifica: rimozione definitiva dei materiali contenenti amianto.

Quest’ultimo è il metodo di intervento più utilizzato, in quanto elimina definitivamente il problema. Produce però “rifiuti speciali pericolosi” inoltre, l’elevato inquinamento che si causa nell’ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate. Inoltre, dovrà essere effettuato un monitoraggio dell’area bonificata, per valutare che non ci sia residua presenza di fibre di amianto libere nell’ aria.

Chi ha il compito di intervenire sui materiali contenenti amianto?

Si ricorda che per poter interagire con materiali contenenti amianto, ci si deve avvalere di persona necessariamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla “Cat. 10 – Bonifica materiali contenenti amianto”.

E’ un preciso obbligo di chi ha la disponibilità del bene in cui è stata riscontrata la presenza di amianto, verificare in tal senso che l’incaricato sia in possesso dell’idonea iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che la persona che trasporta verso l’impianto di destino dei rifiuti contenenti amianto sia in possesso di autorizzazione, che l’impianto presso il quale saranno conferiti detti rifiuti sia in possesso di idonea certificazione che attesti che è autorizzato a riceverli, acquisendo anche in questo caso preventiva copia di detto provvedimento.

Ricordiamo che eventuale contestazione, da parte degli Enti preposti, della violazione di anche uno solo degli adempimenti di cui sopra espone chi ha la disponibilità del bene in cui siano state effettuati interventi di rimozione di amianto a pesanti sanzioni, anche penali.

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