1) Non si possono realizzare opere di interesse comune sui beni privati (di Vincenzo Vecchio)
Nella costituzione di una servitù su un bene privato i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, tranne se specificamente accettato dai diretti interessati nei singoli atti di acquisto o tramite approvazione del regolamento contrattuale di condominio. Dunque, se il condominio assume illegittimamente decisioni su proprietà altrui, la delibera è affetta da nullità radicale.
2) Niente antenne tv sul terrazzo a uso esclusivo (di Luana Tagliolini)
L’assemblea non può consentire l’installazione di antenne televisive di proprietà dei singoli condòmini sul terrazzo a uso esclusivo. Secondo l’orientamento della Corte d’appello di Palermo, infatti, è vietato disporre di un bene altrui e un’eventuale delibera che lo autorizzi deve essere considerata illegittima.
3) Formazione iniziale e aggiornamento per l’amministratore (di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico)
Sono due i requisiti a cui è vincolato lo svolgimento dell’incarico di amministratore condominiale: la frequenza di un corso di formazione iniziale e il regolare adempimento di attività di formazione periodica. Occhio, però, all’eccezione: l’obbligo decade se l’amministratore viene nominato tra i condòmini dello stabile.
4) Impugnazione delibera infondata, sì al rimborso delle spese di mediazione per il condominio (di Giovanni Iaria)
Il condominio ha diritto al rimborso delle spese per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria se l’impugnazione della delibera assembleare viene rigettata perché infondata.