Ecco le anticipazioni de “Il mercoledì nel condominio”
Tutti i contenuti saranno interamente fruibili domani nell’edizione cartacea del Sole 24 Ore in edicola e all’interno dell’inserto digitale “Quotidiano del Condominio“.
Il condominio è un consumatore nel rapporto con ditte e professionisti
Giovanni Iaria
Con la sentenza 859/2020, ancora inedita, la Corte di Appello di Genova si è pronunciata sulla questione, sempre attualissima ora che il ruolo di imprese e professionisti è particolarmente strategico nell’iter del superbonus, relativa all’applicabilità alle controversie tra questi e il condominio delle norme previste dal codice del consumo a tutela del consumatore.
Entro il 16 marzo la comunicazione alle Entrate
Nadia Parducci
Gli amministratori di condominio devono comunicare alle Entrate, entro il 16 marzo 2021, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus (anche nell’ambito del superbonus 110%) eseguiti sulle parti comuni, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Viola la privacy chi rende pubblico l’Iban del condomino
Carlo Pikler
Nel caso di illecita diffusione dei dati, come l’Iban di un condomino indicato nel verbale d’assemblea, la prova di aver adempiuto ad un obbligo contrattuale o di avere legittimamente riscontrato una richiesta, non può giustificare il pregiudizio alla riservatezza del soggetto al quale i dati diffusi si riferiscono. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che l’assicurazione avrebbe potuto raggiungere il suo scopo anche con un minimo di diligenza in più, omettendo o oscurando i dati personali del danneggiato eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità.
La funzione del fondo speciale e del riparto spese preventivo in caso di cessione del credito fiscale
Michele Orefice
La costituzione del fondo speciale, per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici condominiali, nel caso di cessione del credito all’impresa appaltatrice, non assolve alla sua funzione di accantonamento delle somme da destinare alle spese “detraibili” deliberate dall’assemblea. In ragione di tale cessione il condomino cedente, anziché pagare al condominio gli importi “detraibili” preventivati a suo carico e recuperare, poi, il denaro sotto forma di detrazione fiscale pluriennale, può usufruire direttamente del suo credito di imposta.