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La Lombardia diventa “zona rossa”: ecco che cosa prevede il nuovo DPCM

di Sara Sedici

Oggi, venerdì 6 novembre 2020, entra in vigore il nuovo DPCM firmato dal Governo e la Lombardia diventa “zona rossa” insieme a Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Tutte le nuove misure saranno valide fino al 3 dicembre, ma fra 15 giorni verranno “riesaminate” le regioni considerate “zona rossa” e “zona arancione” per valutare un possibile allentamento delle restrizioni al loro interno nel caso in cui ci sia un rallentamento dei contagi e della pressione sugli ospedali.

Ma cosa si può fare (e cosa no) all’interno di una zona rossa?

SPOSTAMENTI
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e dal proprio Comune, in qualsiasi orario.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire un’autodichiarazione.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ma rimangono aperti i negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.
I centri commerciali restano chiusi ma devono garantire l’accesso alle attività sopra elencate.
Chiusi anche i mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari.
Sospese le attività inerenti ai servizi per la persona, tranne lavanderie e tintorie, barbieri, parrucchieri e pompe funebri.

RISTORAZIONE
Sospese tutte le attività di ristorazione.
È consentito l’asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
All’ingresso, ogni attività, dovrà esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Non ci sono invece restrizioni sulla consegna a domicilio.

SCUOLE E UNIVERSITÀ
L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza e rimane obbligatorio l’uso della mascherina salvo per bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di essa.
Didattica a distanza al 100%, invece, per seconde medie, terze medie e per la scuola secondaria di secondo grado.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza.
È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o per specifiche necessità legate ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

SPORT
Sospese tutte le attività sportive, salvo eccezioni per alcune attività di carattere nazionale riconosciute da CONI e CIP.
Chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.
È possibile svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
È consentito, inoltre, svolgere attività motoria – come brevi passeggiate – in prossimità delle proprie abitazioni indossando sempre i dispositivi di protezione individuali.

MEZZI PUBBLICI
Limite di capienza dei mezzi pubblici ridotto al 50% sia nel trasporto locale che in quello regionale.
Tale limitazione non vale per il trasporto scolastico.

CINEMA E MUSEI
Sono chiusi musei, mostre, cinema e teatri.

LUOGHI DI CULTO
È garantito l’accesso ai luoghi di culto nonché lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

CONGRESSI, FIERE E SAGRE
Sospesi questo genere di eventi ad eccezione di quelli svolti con modalità a distanza.

PARCHI DIVERTIMENTO E SALE GIOCHI
Viene sospesa l’attività di parchi a tema e parchi divertimento.
Chiuse anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad attività differenti.

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E FESTE
Chiuse sale da ballo, discoteche e tutti i locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
Sono vietate le feste, comprese quelle conseguenti a cerimonie di carattere civile o religioso.

Rimangono valide tutte le misure di prevenzione già note come l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento e il divieto di assembramento. Inoltre, tutte le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre  – maggiore di 37,5°- devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Qui potete scaricare l’autocertificazione.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle pagine dedicate di carattere nazionale e regionale.

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