Troppi pacchi in portineria: devono poter essere custoditi in un luogo idoneo
Di Annarita D’Ambrosio e Gaia Martinenghi
Il Contratto collettivo dei custodi, con una disposizione valida dal primo gennaio 2022, ha stabilito che il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del lavoratore un luogo idoneo alla conservazione e alla custodia dei pacchi. Nell’ipotesi in cui ciò non possa essere garantito, ne deve dare comunicazione ai singoli condòmini, e, conseguentemente, al lavoratore potrà essere assegnato il compito di ritirare e consegnare i pacchi solo in presenza di una specifica delega ed esonero di responsabilità alla custodia rilasciatagli per iscritto dal singolo condomino.
I versamenti dei condòmini seguono la causale indicata nel bonifico
Di Francesco Schena
Una sentenza romana lo conferma mentre, troppo spesso, sia per prassi completamente illegittime che per impostazioni dei software gestionali, i versamenti dei condòmini vengono registrati e imputati in contabilità pressoché automaticamente sempre alle quote scadute più antiche, senza preoccuparsi di seguire la regola codicistica che fa riferimento all’indicazione del bonifico.
Legittima la delibera che dispone il reimpiego del fondo opere straordinarie
Di Matteo Rezzonico
Può accadere infatti che nel corso dei lavori, per un qualunque motivo, venga cambiata l’impresa. L’amministratore in tal caso non è tenuto a restituire i fondi accantonati, ma può reimpiegarli in base al preventivo della nuova ditta appaltatrice che proseguirà le opere.
Per la liberazione dell’immobile del portiere non si attiva la procedura di sfratto
Di Agostino Sola
L’alloggio è prestazione accessoria del rapporto di lavoro e non sono applicabili le norme di maggior favore sulla locazione di immobili urbani a uso abitativo