L’amministratore è responsabile dell’omesso versamento previdenziale
Di Nicola A.Maggio
Si tratta di una responsabilità che deriva dalla gestione dei beni comuni e dalla tenuta della contabilità. La sua responsabilità non si esaurisce in un obbligo formale: se l’amministratore omette il versamento delle somme trattenute, risponde non solo in sede civile per cattiva gestione, ma anche penalmente per omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi dell’articolo 2 del Dl 463/1983.
Anche il conduttore può sporgere querela per i danni alle parti comuni
Di Ivan Meo e Roberto Rizzo
La Cassazione ha chiarito che non solo il diritto di querela va riconosciuto a chiunque possa vantare un diritto reale di godimento sul bene danneggiato, ma anche che, per effetto del contratto di locazione, al conduttore sia trasferito il diritto di trarre dall’immobile locato tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, ad eccezione di quelle vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore, o di terzi.
No alla convocazione lasciata in portineria: il singolo può non ritirarla
Di Luigi Salciarini
Prima del riforma del 2012, l’avviso poteva essere anche verbale a mezzo telefonata, post riforma invece le modalità sonorigidamente elencate nell’articolo 66 disposizioni attuative Codice Civile: a mezzo lettera raccomandata (postale o a mano), pec o fax . Non c’è spazio, quindi, per soluzioni di diverso tipo che vanno certamente sconsigliate all’amministratore il quale, peraltro, risulta essere responsabile della correttezza del procedimento di convocazione.
Allontanarsi dalla casa coniugale volontariamente non autorizza l’altro coniuge a risiedervi gratuitamente
Di Luana Tagliolini
Va tenuto conto che riferendoci ad un immobile non può sussistere la possibilità di uso diretto, ancorché turnario, del bene