martedì, Dicembre 24, 2024
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ANCHE IL CONDOMINIO MINIMO BENEFICIA DI DETRAZIONI FISCALI

di U.P.

Quale edificio viene definito condominio minimo? L’edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, la cui disciplina segue di pari passo quella prevista per il condominio, ad eccezione della nomina dell’amministratore e della formazione di un regolamento condominiale che non sono obbligatori.

E’ bene ricordare che anche tali edifici possono godere dei benefici delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, e di ristrutturazione edilizia.

Nel caso di condominio minimo, in assenza di codice fiscale, al fine di beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni, i condòmini potranno inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute, utilizzando il codice fiscale di quel condomino che, incaricato dagli altri, abbia eseguito il relativo bonifico.

Allo stesso modo, quello stesso condomino effettuerà l’invio (telematico) di tutta la relativa documentazione all’Enea.

Il contribuente è tenuto, inoltre, in sede di controllo a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, qualora si avvalga dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomìni minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d’imposta per interventi di riqualificazione energetica incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Riepilogando: affinché i condomini di un condominio minimo possano beneficiare della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, non è necessario che il condominio disponga di un proprio codice fiscale, ma è sufficiente:

  1. che un condomino si faccia carico di provvedere ai pagamenti dei fornitori, tramite bonifico;
  2. che tutti gli altri condomini paghino al condomino di riferimento la propria quota di spese secondo i millesimi di riparto;
  3. che il condomino di riferimento predisponga e invii la pratica presso l’Enea;
  4. che ciascun condomino inserisca nel proprio modello di dichiarazione dei redditi le spese sostenute, indicando il codice fiscale di quel condomino che, incaricato dagli altri, ha eseguito il bonifico.

I vantaggi fiscali della detrazione IRPEF per le spese di riqualificazione energetica sostenute nell’ambito dei “condomìni minimi” sono gli stessi che spettano per le analoghe spese sostenute nell’ambito dei “condomìni ordinari”.

Si ringrazia Fresia Alluminio Volpiano (To) – azienda che rappresenta un punto di riferimento in Piemonte e Liguria nella distribuzione di profili e accessori per serramenti in alluminio – per le informazioni fornite.

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